Impianti Elettrici Civili e Industriali

PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO CIVILE

image Il progetto per l'installazione dell’impianto elettrico civile viene realizzato insieme pensando alle vostre necessità. Vengono valutati costi e benefici, bisogni attuali e bisogni futuri tenendo in considerazione le possibilità di implementazione dell’impianto elettrico nel tempo.

Anche la parte grafica e le relazioni realizzate in fase di progettazione sono studiate per facilitare il vostro compito, che é quello di scegliere ed approvare le soluzioni proposte collaborando con noi alla realizzazione del vostro impianto elettrico.

QUANDO E' OBBLIGATORIO IL PROGETTO

La legislazione vigente sugli impianti elettrici prevede l'obbligo del progetto nei seguenti casi:

  • Utenze condominiali con potenza impegnata superiore ai 6 kW
  • Utenze domestiche qualora l'abitazione abbia una superficie superiore a 400 m2
  • Impianti di illuminazione con lampade fluorescenti a catodo freddo (neon) collegati ad impianti per i quali è obbligatorio il Progetto
  • Impianti con lampade fluorescenti a catodo freddo (neon) con potenza maggiore di 1200 VA resi dagli alimentatori
  • Utenze ad uso ufficio, artigianale o industriale ove si svolgono attività lavorative con superficie superiore ai 200 m2
  • Locali con pericolo di esplosione o a maggior rischio d’incendio con potenza impegnata superiore a 1,5 kW: edifici con altezza di gronda superiore ai 24 metri, studio medico o dentistico, alberghi con più di 25 posti letto, scuole, musei, caldaie, garage con più di 9 posti auto, falegnamerie, depositi di prodotti infiammabili, archivi cartacei, fiere ed esposizioni, ecc.
  • Impianti elettronici (es. antifurto, reti di calcolatori ecc) quando siano installati in ambiti lavorativi o domestici per i quali c'e' l'obbligo di progetto.
  • Parafulmini installati su edifici con volume superiore ai 200 m3 dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI, o in edifici con volume superiore ai 200 m3 e con una altezza superiore ai 5 metri

La Legge prevede varie figure, il committente, l'installatore ed il conduttore. Nel caso di condomini, ad esempio, l'amministratore del condominio è responsabile per quanto riguarda la messa a norma di tutti gli impianti delle parti comuni.

LE RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

Il D.M. 37/08, prevede anche delle precise responsabilità da parte del Committente il quale è obbligato ad affidare i lavori per gli impianti ad imprese certificate in possesso della regolare abilitazione ai sensi dell'articolo 2 della legge stessa. I lavori non possono essere quindi fatti in proprio o assegnati a personale senza gli opportuni requisiti. E' cura del committente richiedere il certificato di conformità dell'impianto e quando la Legge lo prevede anche il progetto dell'impianto elettrico.

Nel caso di impianti elettrici con obbligo di progetto è necessario provvedere ad archiviare i progetti e sopratutto farli aggiornare ogni qual volta si renda necessaria qualche modifica agli impianti.

LE RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

Il Codice Civile sottolinea la responsabilità che l’amministratore ha nei confronti dei condomini e in genere dei terzi dello stabile da lui amministrato.

L’amministratore è equiparato al committente in termini di responsabilità.

Uno degli aspetti più critici della sicurezza degli impianti è la parte elettrica. Un impianto elettrico non a norme, trascurato o mal realizzato può causare incendi o semplicemente infortuni causati da folgorazione. In caso di incidenti con feriti e/o morti l'autorità inquirente verifica se gli impianti erano a norme ed ovviamente è compito dell'amministratore curare la messa a norme delle parti condominiali. In caso di inadempienza da parte del condominio, l'amministratore può trovarsi nella spiacevole situazione di dovere dimostrare di avere fatto tutto quanto era in suo potere per adeguare gli impianti e di avere verificato che eventuali lavori fossero effettuati in base alla vigente normativa.

LE RESPONSABILITÀ DEGLI INSTALLATORI

Gli installatori sono particolarmente vincolati dal punto di vista legislativo e sono tenuti ad osservare innumerevoli norme e procedure.

Il D.M. 37/08 ha introdotto l'obbligo da parte degli installatori di rilasciare al Committente la " Dichiarazione di Conformità " degli impianti realizzati. Questa Dichiarazione è un documento redatto dall'installatore in cui dichiara sotto la propria responsabilità che l'impianto è realizzato in base alla normativa prevista a secondo della tipologia dell'impianto stesso.

La "Dichiarazione di Conformità" deve obbligatoriamente essere accompagnata dai seguenti documenti:

  • Progetto a firma di un Tecnico abilitato (ove obbligatorio)
  • Schema di impianto realizzato (in alternativa al progetto dove non ci sia obbligo di progetto)
  • Distinta della tipologia materiali utilizzati
  • Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistente qualora si tratti di modifiche ad un precedente impianto
  • Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali dell'installatore

Il penultimo punto implica che un installatore non può prendersi la responsabilità di fare interventi parziali su un impianto che non risulta a norme. Nel caso di interventi su un impianto non a norma l'installatore è tenuto ad adeguare l'impianto essendo obbligato a rilasciare una dichiarazione di conformità per il lavoro svolto che deve obbligatoriamente tenere conto dei precedenti certificati di conformità.

Qualora la topologia dello stabile richieda obbligatoriamente il progetto dell'impianto elettrico, l'installatore deve avere il regolare progetto firmato dal professionista responsabile, prima di iniziare i lavori.

Il D.M. 37/08 in merito alla sicurezza degli impianti non è ancora stato recepito e capita che non venga applicato completamente, tantomeno l'obbligo del progetto al superamento dei limiti dimensionali indicati dal decreto. Ci sono ancora molti casi in cui gli impianti elettrici negli appartamenti, negli uffici e nei negozi non sono a norme. Gli impianti elettrici spesso risultano vecchi e modificati in modo discutibile negli anni. A volte si pensa che la semplice installazione dell'interruttore differenziale sia sufficiente a proteggere dai rischi dell'impianto elettrico. In molti casi non ci si rende nemmeno conto della necessità e dell'obbligo di avere un progetto dell'intero impianto elettrico redatto da un tecnico abilitato.

La legge sulla sicurezza sugli impianti mette fuori legge tutte le eventuali modifiche agli impianti elettrici realizzate autonomamente dall'utente in quanto non comprese nell'eventuale progetto iniziale. In tanti casi, si ignora la legge e ci si espone a grossi rischi e responsabilità in caso di verifica da parte delle autorità competenti o, ancora peggio, nel caso di un incidente causato da un impianto non a norma.

DOTAZIONI MINIME DI UN IMPIANTO ELETTRICO CIVILE

A tal proposito si ricorda che dal 01/09/2011 un impianto elettrico civile, per essere "a norma" deve sottostare ai nuovi requisiti della norma 64-8/3 che definisce le dotazioni minime degli impianti elettrici civili.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci, siamo sempre disponibili ad aiutarvi.